Art. 22.
(Indennità spettanti agli organismi
di conciliazione).

      1.  Con regolamento del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400, sono stabiliti l'ammontare minimo e massimo delle indennità spettanti agli organismi di conciliazione costituiti da enti pubblici e il criterio di calcolo, nonché i criteri per l'approvazione delle tabelle delle indennità proposte dagli organismi costituiti da enti privati.
      2.  L'ammontare delle indennità di cui al comma 1 può essere rideterminato ogni tre anni in relazione alla variazione, accertata

 

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dall'Istituto nazionale di statistica, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, verificatasi nel triennio precedente. Le tabelle delle indennità devono essere allegate al regolamento di procedura. La parte dell'indennità versata all'organismo, e di spettanza del conciliatore, è posta a carico, salvo diverso accordo, in modo paritetico tra le parti.